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Ai lavoratori dipendenti viene riconosciuta per
legge una giornata di riposo retribuita.
Infatti, la legge 4 maggio 1990 n.107 dispone:
all'art.13 "I donatori di sangue e di emocomponenti con rapporto
di lavoro dipendente hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l'intera
giornata in cui effettuano la donazione, conservando la normale retribuzione
per l'intera giornata lavorativa. I relativi contributi previdenziali
sono accreditati ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1981,
n. 155."
all'art.14 "Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, al datore
di lavoro vengono certificati, a cura del servizio di immunoematologia
e trasfusione o del centro trasfusionale o dell'unità di raccolta,
l'accesso e le pratiche delle donazioni cui è stato sottoposto
il dipendente donatore di sangue."
Ai lavoratori autonomi, generalmente, è riservato un accesso preferenziale
ai Centri di raccolta sangue per consentire loro di limitare quanto più
possibile l'assenza dal lavoro.
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